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Le sciarpe della democrazia

6 marzo 2010

Quella del “decreto interpretativo” è la formula più italiana che riesco a immaginare. E’ stata coniata il giorno del centenario della nascita di Ennio Flaiano, forse come regalo di compleanno.

E’ la trasposizione in norma scritta dell’antica e imperitura vocazione della classe politica italiana a “rigirarsela come je pare”, e come ogni altra formulazione vuota di  significato, è destinata a scontrarsi con la realtà. Perché, come rivendica con orgoglio Maroni (“abbiamo dato un’interpretazione per consentire al Tar di dare applicazione alla legge in modo corretto”) saranno comunque i giudici alla fine a decidere sui ricorsi, e non è completamente fantascientifico, coi tempi che corrono, immaginare che i giudici, proprio per rivendicare il fatto che a loro la legge non gliela deve spiegare nessuno, respingeranno i ricorsi e buonanotte. Oppure no, ma l’unico risultato tangibile sarà che alla fine dei giochi avremo metà del paese, non importa quale, convinta che sia in atto un colpo di Stato, e l’altra metà convinta di averlo scampato per un pelo. Complimenti.

Intanto ringrazio l’amico Rodolfo Nasini per aver segnalato l’articolo di Repubblica datato 22 marzo 2005, che riporta le reazioni della classe politica all’indomani della riammissione della lista di Alessandra Mussolini alle elezioni regionali (siamo sempre nel Lazio, guardunpò…).

Romano Prodi: “Mi sembra un allargamento della lotta democratica e quindi di per se stesso un andamento più sereno delle elezioni in Lazio”

Franco Marini: “Ci vedo un fatto di equità che rende giustizia ad una lista che era ed è rappresentativa di una quota di elettorato”

Alfonso Pecorario Scanio: “E’ stato montato un caso su firme non false. Mi attendo le scuse da chi ha montato il caso e ha parlato di complotto della sinistra. questa sentenza li sbugiarda”

Antonio Di Pietro: “Evidentemente il diritto di partecipare alle elezioni, previsto dalla Costituzione, ha prevalso sulle violazioni della legge ordinaria che le irregolarità delle firme presentate dalla lista AS di Alessandra Mussolini contenevano. Siccome tutte le sentenze vanno rispettate, rispettiamo anche questa”

Ignazio La Russa: “sentenza giuridicamente abnorme”

Alessandro Cè: “è un’istigazione all’illegalità”

Daniela Santanché: “Alessandra Mussolini è finita, forse suo malgrado, in una farsa i cui mandanti sono solo a sinistra.”

Chiude Sandro Bondi, che coglie l’occasione, se mai ne ha persa una, per attaccare “una parte politicizzata e militarizzata della magistratura”.

Chissà se i tenacissimi ragazzi che presidiano piazza Farnese o che hanno passato la notte davanti al Quirinale, tenedo alte le bandiere della democrazia (ma sarebbe il caso di dire le sciarpe, dato il clima da stadio) se ne ricordano. Non credo che ci sia bisogno di un decreto interpretativo per capire le ragioni di questo capriolone di tutti dico tutti gli attori in scena. La lista di Alessandra Mussolini sottraeva voti al presidente uscente Storace, avvantaggiando indirettamente Marrazzo e i suoi.

La realtà e le convenienze si interpretano, sempre. Con o senza decreti.

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7 commenti leave one →
  1. gobettiano permalink
    6 marzo 2010 09:27

    Ben detto! E’ un’amara analisi ch lascia ben intendere quale futuro ci attende.
    luigi LZ

  2. Gianluca permalink
    6 marzo 2010 10:31

    Si, ma per riammettere la Mussolini nessuno ha fatto un decreto legge in 35 minuti…

    Tutti uguali un par de palle.

  3. Rodolfo Nasini permalink
    6 marzo 2010 11:38

    Veramente da quel che ricordo io fu ancora peggio. Perchè a posteriori si appurò che le firme erano false davvero, e quindi in linea teorica Marrazzo sarebbe dovuto decadere e le elezioni ripetute.
    Cosa che non fu.

    http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/18/firme-false-per-le-elezioni-prima-condanna.html

  4. Giordano Masini permalink*
    6 marzo 2010 11:42

    è vero, Gianluca. La faccia come il culo è un po’ diversa. Ma l’onestà intellettuale è molto, molto simile…

  5. Rodolfo Nasini permalink
    6 marzo 2010 11:48

    Aggiungo, premettendo che non è mia intenzione difendere i pollastri pidiellini:
    guardiamo questo video:

    e leggiamo la legge in merito:

    Fai clic per accedere a 00177_iso-8859-1_Q_Pubbl._n._3.__-__El._reg.__-__Istr._presentaz._e_ammiss._c_xandid._x2010x_x1-204x.pdf

    pagina 26:

    “Il cancelliere non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e il contrassegno o contrassegni di lista neppure se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente“.

    Adesso la domanda è: CHI dei protagonisti del video sta violando la legge?

  6. Giordano Masini permalink*
    6 marzo 2010 12:00

    Appunto. Probabilmente bastava dire “abbiamo fatto una cappellata pazzesca, ci dispiace” e finiva tutto lì.
    Invece pretendere, in un paese dove le leggi non le applica nessuno ma le interpretano tutti, di dare l’unica interpretazione autentica e corretta con un decreto è semplicemente stupido e arrogante.

  7. Michelangelo permalink
    7 marzo 2010 12:56

    Le cose non sono cosi’ semplici come le disegna Rodolfo Nasini. In base al regolamento, fino a quando la cancelleria deve accettare le candidature? Non c’e’ un’ovvia risposta, ma quella piu’ naturale e’ fino alla chiusura della cancelleria stessa. Ma fino a quando deve rimanere aperta una cancelleria? dice lo setsso regolamento (pag. 25):

    Per rendere possibile la presentazione delle liste, la cancelleria del
    tribunale presso cui ha sede l’Ufficio centrale circoscrizionale e la cancelleria
    della corte d’appello presso la quale è costituito l’Ufficio centrale
    regionale restano aperte quotidianamente, compresi i giorni festivi,
    dalle ore 8 alle ore 20, il primo giorno, e dalle ore 8 sino alle ore
    12, nel secondo giorno.

    Quindi se la cancelleria rimane aperta fino alle 16, le liste possono essre presentate fino ad allora; se rimane aperta fino alle 13, allora quello e’ il limite; se e’ a meggiogiorno e mezzo allora e’ mezzogiorno e mezzo. Se non c’e’ piu’ nessuno preposto a fare questo lavoro, non si possono consegnare delle liste. Quindi che cos’e’ successo nel Tribunale di Roma? Gli uffici preposti erano ancora aperti?

    C’e’ di piu’: consideriamo la possibilita’ che il PdL romano abbia ragione e gli uffici alle 12 e 39 fossero ancora aperti. In questo caso avrebbero potuto presentare le liste, ma in ritardo. A questo punto scatta la legge 17 febbraio 1969, n. 108 (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l108-68.htm):

    10. Esame ed ammissione delle liste – Ricorsi contro l’eliminazione delle liste o di candidati.
    L’Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
    1) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori stabilito e comprendano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto; DICHIARA NON VALIDE LE LISTE CHE NON CORRISPONDANO A QUESTE INDICAZIONI e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore a quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi; ricusa i contrassegni che non siano conformi alle norme di cui all’articolo precedente;

    per cui la lista del PdL riulterebbe comunque non valida e percio’ esclusa.

    Il decreto “interpretativo” del Governo e’ passato sopra a tutto cio’, evitando, quindi, una bocciatura del TAR. Infatti asserisce che gli obblighi temporali di presentazione delle liste sono da considerare ottemperati se i delegati erano presenti in Tribunale prima della scadenza.
    Resta comunque da stabilire se questa “interpretazione autentica” potesse essere emessa dal Governo. Infatti questo tipo di cose spetta al Legislatore. In questo caso sono lo Stato Centrale o Le Regioni che hanno competenza sulla materia? Ricordo che la Rgione Lazio si e’ data una sua legge elettorale. Ancora, se anche lo Stato Centrale fosse titolato a farlo, il Governo puo’ sostituirsi al Parlamento su questa materia? La legge 23 agosto 1988, n. 400 sembrerebbe dire di no (http://www.comune.jesi.an.it/MV/leggi/l400-88.htm):

    ART. 15.
    (Decreti-legge)
    2. Il Governo non puo’, mediante decreto-legge:
    b) provvedere nelle materie indicate nell’articolo 72, quarto comma, della Costituzione;

    che recita (http://www.governo.it/Governo/Costituzione/2_titolo1.html):

    La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

    Non sono sicuro, pero’, che un decreto “interpretativo” sia da considerarsi alla stregua di effettivi interventi legislativ da parte del Governoi. Questa e’ materia per la Corte Costituzionale. Un pasticcio comunque.

    Io direi di vederla in positivo: se il Governo estendesse questa “interpretazione autentica” a qualsiasi scadenza di presentazione di documentazione ad un ente pubblico da parte di privati cittadini o imprese, si eviterebbero tanti problemi. Tipo: se, come spesso succede, scopro che c’e’ un concorso il giorno prima della scadenza, tipicamente di sabato, preparo tutte le carte e, se arrivo in posta all’ultimo minuto e c’e’ la coda, il numerino di attesa dovrebbe essere un’attestazione sufficente della mia buona volonta’ di essere arrivato in tempo: io ero in posta prima dell’orario di scadenza del concorso.

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