Legale o illegale?
Qui di seguito analizzeremo quanto dice la legislazione sul commercio delle sementi per cercare di fare chiarezza circa la liceità o l’illiceità di seminare in Italia una varietà OGM a vocazione comunitaria. In altre parole si vuol analizzare ed eventualmente suscitare un dibattito su come rispettare una legislazione che non è mai stata completamente codificata e messa in atto e che limita il diritto d’impresa dell’imprenditore agricolo. Speriamo che la provocazione dell’agricoltore Fidenato e l’azione legale intrapresa da Silvano Dalla Libera possano essere oggetto di una disamina giuridica completa e chiarificatrice. Prima però sarebbe bene che si punissero severamente coloro che hanno invaso una proprietà privata (qui le leggi sono inequivocabili) e distrutto il frutto di un’attività la cui legalità o illegalità dovevano essere le autorità preposte a stabilirlo. In questo bailamme molti hanno rasentato o commesso apologia di reato, sarebbe bene che anche la posizione di questi fosse indagata, compresa quella di ex-Ministri dell’Agricoltura.
La legislazione comunitaria sulle sementi è iniziata fin dal 1966 con varie direttive. Il recepimento di queste direttive nella legislazione nazionale ha portato: alla legge del 25/11/1971-n°1096 che disciplinava l’attività sementiera italiana, al successivo regolamento d’attuazione DPR 8/10/1973 – n°1065, alla successiva legge del 20/4/1976 – n°195, che apportava modifiche alla prima e infine al Decreto legislativo 24/4/2001 n° 212 che recepiva le direttive 98/95/CE e 98/96/CE, in merito all’avvento delle sementi di piante geneticamente modificate.
Passiamo per prima cosa ad analizzare cosa dicevano le leggi prima del decreto n° 212, e relative alle varietà costituite con metodi tradizionali. Si disponeva che una varietà poteva essere commercializzata solo se la confezione della sua semente portava un cartellino dell’ente certificatore (in Italia è l’ENSE). Affinché però la varietà potesse ottenere la certificazione occorreva che fosse iscritta al Registro Varietale Italiano (RVI) istituito presso il MIPAF. Per ottenere l’iscrizione il costitutore doveva fare domanda, presentare un dossier e fornire un campione della sua varietà al MIPAF e questo avrebbe fatto verificare i caratteri identificativi (prova descrittiva) e la validità agronomica (prova agronomica). L’iter si concludeva con l’iscrizione o con il rifiuto motivato. Da quel momento ne poteva essere cominciata la riproduzione e la commercializzazione.
Un costitutore varietale d’altro Stato membro CE aveva accesso alle prove di un altro paese alla sessa stregua del costitutore nazionale. In un primo tempo era anzi obbligato a farlo se voleva vendere la sua varietà in quel paese o moltiplicarla. In seguito invece è entrato in funzione il Registro Comunitario delle varietà che ha fatto proprie tutte le varietà iscritte nei registri del paesi membri CE ed in seguito ha sancito che una varietà che fosse stata iscritta in un Registro di un paese membro CE, al 31 dicembre dell’anno d’iscrizione essa diveniva a “vocazione comunitaria” e poteva essere venduta in tutta la Comunità e riprodotta anche fuori dal paese di costituzione. Si è andati avanti così fino a quando non è stata emessa la direttiva CE 2001/18, recepita dalla legislazione italiana con la legge 8/7/2003 n° 224, che normava l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati.
In sintesi si diceva che un costitutore che vuole immettere nell’ambiente un tratto GM in un paese della Comunità deve fare domanda all’Autorità Competente (AC) del paese membro UE allegando un dossier contenente tutte le notizie circa la valutazione del rischio ed un piano di monitoraggio degli effetti derivanti. In pratica l’iter funziona così: se l’Autorità del paese interessato alla prima presentazione non riscontra contrarietà, invia a tutti gli altri Paesi notizia della domanda e copia del dossier e se anche in ognuno di questi non si sollevano obiezioni, lo Stato membro dà l’autorizzazione valida in tutta l’UE.
Allo stato attuale dei fatti questa è solo teoria in quanto vi è stato sempre qualcuno che obiettava ed allora la decisione è dovuta passare sempre per Bruxelles che ne interessava l’EFSA per un parere. Se questo era positivo, i vari organi preposti decidevano a maggioranza qualificata, ma se anche in queste sedi la maggioranza non si trovava era la Commissione che ne decideva l’approvazione dato il supporto ricevuto dell’EFSA. A questo punto il tratto GM era autorizzato e le varietà che lo contenevano potevano accedere alle prove d’iscrizione al Registro di uno Stato Membro e se ritenute iscrivibili assumevano poi la vocazione comunitaria.
La clausola di salvaguardia in un Paese poteva essere invocata in questo momento, ma entro due anni si doveva depositare un dossier che motivava l’invocazione. L’Italia non ha mai invocato la clausola di salvaguardia e chi l’ha invocata non è mai riuscito a motivarla obiettivamente. E’ questo l’iter seguito da tutte le varietà iscritte e inglobanti il tratto GM MON 810 autorizzato in Europa.
Vediamo allora cosa dice il decreto 212/2001, che è stato emesso anche al fine di tutelare la salute umana e dell’ambiente in ottemperanza al principio di precauzione contenuto nel trattato di Amsterdam. Il Decreto si compone di vari articoli, ma quelli che interessano sono l’1 ed il 2: il primo obbliga chi vuole seminare delle varietà vegetali geneticamente modificate a richiedere l’autorizzazione di un’apposita commissione composta da 12 membri (istituita con DM 17/5/2002). Questa commissione ha vari compiti d’indirizzo per mettere in atto il principio di precauzione, ma non si evince che ci siano delle particolari condizioni che possano portare al rifiuto.
Infatti, alla richiesta di Silvano Dalla Libera di poter seminare nel 2006 una varietà GM contenente il tratto MON 810 capace di far produrre alla pianta la tossina Bt velenosa per le larve dei lepidotteri parassiti si è tergiversato a rispondere finché questi è ricorso al Consiglio di Stato, che con sentenza n° 183/2010 del 19/1 ha concesso al Ministero 90 giorni di tempo per pronunciarsi sull’istanza del predetto agricoltore. Dato poi che il Ministero aveva fatto sapere che non poteva avviare l’istruttoria della richiesta in quanto le Regioni non avevano predisposto i piani di coesistenza, il Consiglio di Stato ha ribadito che il fatto che le Regioni non avevano provveduto ai compiti loro assegnati non era motivo valido per non concedere l’autorizzazione.
Sembra che l’agricoltore Fidenato, avendo anche lui presentato istanza, abbia interpretato il silenzio, durato dal 2006 fino alla primavera 2010, come assenso, come prescrivono le recenti norme di tutela dei diritti del cittadino. E’ questo il contesto nel quale si è proceduto alla semina dei famosi sei semi GM. Il Ministero intanto doveva ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato ed il Ministro Zaia preannunciò l’emanazione di un decreto a tal proposito, cosa che ha fatto. Tuttavia, per emanare il decreto con cui rifiutava il permesso a seminare si è basato su un parere della Commissione Sementi che dice che occorre rispettare: “specifiche prescrizioni tecniche in linea con la raccomandazione della Commissione 2003/556/CE del 23.7.2003, capaci di ridurre la quantità di polline GM capace di disperdersi” e che “l’obiettivo cui tendere è infatti quello di garantire una contaminazione pari allo zero tecnico (<0,01%) nei confronti delle coltivazioni di mais circostanti (http://www.salmone.org/2010/03/25/nota-a-zaia/)”.
La Commissione sementi suffragò il suo rifiuto a far seminare riferendosi ad una relazione predisposta ad arte dalla Regione Friuli che sosteneva la sussistenza di “condizioni estremamente difficili per realizzare la coesistenza e di conseguenza non si ritiene compatibile [sic] con l’uso di organismi geneticamente modificati, in particolare con il mais ampiamente diffuso nella Regione, tenuto conto delle tecniche di coltivazione ordinariamente adottate”. Ne deriva che “non possono essere previste, come stabilito dall’art. 1 comma 2 del D. lgs. 212/2001, misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata non entrino in contatto con le colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali e non arrechino danno biologico all’ambiente circostante tenuto conto delle peculiarità agro-ecologiche, ambientali e pedoclimatiche” . In sostanza si è sancito che Silvano Dalla Libera non può seminare mais OGM perché nella Regione Friuli, data la sua conformazione, ma senza ulteriori specifiche, non è possibile impostare piani di coesistenza tra OGM e varietà tradizionali.
A parere di molti, tuttavia, il decreto emesso è impugnabile, in quanto contrastante con la sentenza del Consiglio di Stato precedente che non prevedeva come motivo di rifiuto la mancanza di piani di coesistenza o la sua difficoltà a formularli. Vedremo in futuro se ricorrendo ulteriormente ai poteri competenti si riuscirà ad ottenere una pronuncia su questo comportamento, marcatamente dilatorio per mancanza di appigli giuridici, ed imposto solamente dall’ideologia di un Ministro che ha fatto carta straccia delle Direttive Comunitarie, ed in pratica impedendone l’applicazione. Il perché l’Italia non abbia a suo tempo invocato la Clausola di Salvaguardia è cosa incomprensibile. Forse è perché non avrebbe trovato nessuna commissione scientifica capace di trovare motivazioni che passassero il vaglio dei consulenti della Commissione Europea?
In definitiva c’è ancora da stabilire se il decreto che obbliga Silvano Dalla Libera a non seminare ha piena validità e nel contempo stabilire quale reato abbia commesso l’agricoltore Fidenato.
Per completezza e per spiegare ulteriormente come l’illegaalità regni sovrana in questo paese apporto delucidazioni a questa mia frase.
“Il perché l’Italia non abbia a suo tempo invocato la Clausola di Salvaguardia è cosa incomprensibile”
La clausola di salvaguardia è una facoltà data a tutti i pesi membri UE di blocare sul loro territorio un tratto OGM, dopo che questo ha ricevuto il nulla-osta scientifico da parte dell’EFSA, su richiesta dalla Commissione. E’ evidente che ci deve essere anche una pianta che porta il tratto genetico in parola e sia iscritta nel registro delle varietà comunitario. La clausola di salvaguardia può essere chiesta con urgenza e quindi ottenere richiesta ed entrata in vigore contemporanei.
Tuttavia la richiesta di invocazione della Clausola deve essere motivata da fatti nuovi, mentre tutti i paesi che l’hanno invocata (Francia Germania, Austria, Ungheria e Grecia) l’hanno motivata con fatti o già presi in considerazione o non ricevibili per varie ragioni. A tutti questi paesi evidentemente l’EFSA ha rigettato il dossier di motivazione, ma è alla politica che rimane sempre l’ultima parola. Infatti dopo il parere negativo dell’EFSA la “palla” passa alla Commissione, la quale trasmette tutto al consiglio dei ministri agricoli. Questo consesso può, avuto il parere negativo dell’EFSA, obbligare il paese che ha chiesto la Clausola di Salvaguardia di recedere dal divieto alla coltivazione nel suo territorio, ma per poter attuare l’imposizione bisogna che si raggiunga una maggioranza qualificata di voti (si dice qualificata per il diverso peso del voto tra i vari paesi).
Questa non si è mai raggiunta e quindi la non coltivazione del MON 810 nei paesi che ho citato prima è perfettamente legale.
Per l’Italia invece a mio avviso non è legale l’interidzione a seminare, in quanto noi non abbiamo mai invocato la Clausola di Salvaguardia. Inoltre la legislazione comunitaria è prevalente su quella nazionale e quindi dato che a tutti i paesi è stato ordinato a suo tempo di creare le regole sulla coesistenza, anche il decreto 212 non ha validità finchè non si adducono motivazioni non contrastanti con le direttive comunitarie; è anche ciò che ha detto il Consiglio di Stato Italiano per il ricorso di Dalla Libera.
Io in un precedente intervento su “salmone” ho tacciato di “ignavia” la “Confagricoltura” e qualacuno si è risentito. Adesso però se di fronte a tutte queste evidenti illegatà perpetrate nei confronti di Fidenato e Dalla Libera, non si fa promotrice e tutelatrice degli interessi dei coltivatori che sono disponibili a seminare mais OGM, rincarerò la dose e non dirò più che sono degli ignavi, ma che raccontano frottole quando dicono di essere favorevoli agli OGM.
Non si possono più trincerare dietro la frase pilatesca di “siamo favorevoli agli OGM, ma rispettosi della legge”. Il Re diviene Nudo!!!!!