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Senza proprietà non c’è diritto all’acqua. Il caso del Botswana

15 febbraio 2011

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A pochi mesi dal referendum sull’acqua pare opportuno sgombrare nuovamente il campo dagli equivoci. Le questioni tecniche sono già state chiarite a sufficienza da Carlo Stagnaro e Luigi Ceffalo.

Ciò che, tuttavia, sembra ancora non essere chiaro ai più è che l’idea di acqua come “bene comune” non è per nulla in conflitto con la proprietà privata e con il mercato. Certo, se si dà ascolto ad un abile sofista qual è il professor Mattei, ne verrà fuori che il tentativo del governo del Botswana di espropriare le terre dei boscimani per destinarle allo sfruttamento dei diamanti rientra precisamente nel disegno turbocapitalista che affama i deboli e nutre i potenti. Nei suoi numerosi articoli su Il Manifesto, il professore, per veicolare l’idea dello Stato come braccio armato del liberismo, ha più volte fatto l’esempio delle enclosures inglesi e degli espropri generalizzati che la Corona inglese attuò per efficientare la destinazione agricola delle terre. Anche qui, siamo del tutto fuori strada. La difesa dell’homesteading è tra i principali punti di riferimento di un liberalismo genuino, come abbiamo già scritto qui.

Prendiamo il caso del Botswana, che si presta facilmente a strumentalizzazioni terzomondiste. Alla stregua di pigmei e ottentotti, i boscimani o san sono una popolazione indigena che, a seguito delle migrazioni delle genti bantu, vennero pian piano confinati nel Sud dell’Africa, in particolar modo nel deserto del Kalahari. Alla fine degli anni ’90 le autorità di Gaborone decisero di trasferire in massa la popolazione per consentire lo sfruttamento dei giacimenti diamantiferi, una delle principali risorse del paese. Tale trasferimento fu considerato illegale dalla Corte Suprema nel 2006. Il Botswana, infatti, fin dai tempi della sua indipendenza è stato uno dei paesi maggiormente rispettosi delle istituzioni consuetudinarie locali, le quali, diversamente da quanto fece la maggioranza degli Stati africani, furono adeguatamente preservate. Da quel momento vige un dualismo giuridico e giudiziale tale per cui il sistema della common law inglese ha vigore insieme con il sistema di giustizia tradizionale, basato sulle consuetudini degli tswana. Il 70% delle terre sono classificate come tribali e amministrate localmente secondo il diritto tradizionale. Ai fini di sfruttamento del suolo, come ricorda Marco Guadagni nel volume Il diritto africano, nel 1968 fu emanato il Tribal Land Act che rimosse parzialmente il sistema di assegnazione delle terre secondo la gerarchia sociale del diritto tribale, sostituendolo con commissioni fondiarie composte da membri delle comunità e del governo. Resta il fatto che l’ordinamento del Botswana ha sempre privilegiato il consenso e l’inclusione, quale premessa per una decisione. Come spiega questo paper della George Mason University, ciò non ha impedito che il paese garantisse un buon grado di libertà economica, attestandosi su elevati livelli di crescita, fino ad uscire dalla classifica dei paesi sottosviluppati nel 1994.

Tornando ai boscimani, essi hanno un forte rispetto della proprietà fondiaria (maggiore in confronto a quella italiana!!), tanto che il cacciatore rinuncia ad inseguire la preda colpita a morte, se questa si sposta in un’area aliena. Essi sanno distinguere la proprietà dello specchio d’acqua appartenente ad un gruppo, rispetto al diritto d’accesso alla fonte appartenente ad un altro gruppo.

Il governo, con atteggiamento autoritario, ha più volte negato alle popolazioni nomadi di far ritorno sulla loro terra, in particolare vietando la caccia (simili ripercussioni dovute alla messa al bando della caccia furono provocate anche in Costa d’Avorio), concedendo invece ad altre strutture di insediarsi nella riserva del Kalahari.  In particolare, il diritto di accesso all’acqua presso la sorgente di Mothelo è stato più volte impedito dall’esecutivo, ma garantito dalla Corte Suprema  il 27 gennaio scorso che ha ripristinato il diritto di proprietà dei boscimani su quelle terre, compreso il diritto di scavare nuovi pozzi per l’approvvigionamento idrico.

Ancora una volta è stato ribadito un principio di buon senso: non c’è diritto all’acqua senza tutela dei diritti di proprietà.

P.S.: La storia ricorda in tutto e per tutto quella raccontata in questo splendido paper da Pascal Salin.

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