Semina e risemina
L’erogazione di sussidi e contributi è sempre terreno di scontro tra lobbies e corporazioni in cerca di rendite e privilegi, e i criteri attraverso i quali vengono concessi o negati spesso ballano pericolosamente sulla soglia che separa il rispetto delle regole dall’arbitrio.
Sarebbe probabilmente questo il caso dell’eventuale reintroduzione dell’obbligo di utilizzare semente certificata e cartellinata per godere dei benefici previsti dall’art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, che sembra oggi sempre più probabile.
Ne avevamo già parlato, ma proviamo a spiegare meglio. L’art. 68 prevede che gli Stati membri (o le regioni, nel caso che la materia sia, come nel nostro caso, di competenza regionale) possono erogare un “sostegno specifico“, ovvero un sussidio ulteriore che si va a sommare a quello già percepito per vie ordinarie. Questo sussidio ulteriore può essere erogato per
- specifici tipi di agricoltura che sono importanti per la tutela o il miglioramento dell’ambiente,
- il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli,
- il miglioramento della commercializzazione dei prodotti agricoli,
- il miglioramento dei criteri in materia di benessere degli animali,
- specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi;
sono criteri piuttosto vaghi, e dalle nostre parti il secondo punto è quello che viene preso come alibi per giustificare la reintroduzione dell’obbligo di uso di semente certificata per godere di tali benefici, procurando oggettivamente uno svantaggio competitivo ai produttori italiani: chi preferisce utilizzare semente autoprodotta in azienda non godrà di benefici che altrove sono concessi, e per accedere ai quali sarà necessario pagare un costo maggiore per la materia prima. Si dà per scontato che la qualità sia necessariamente il frutto della certificazione pubblica, e che un agricoltore non sia in grado di scegliere ciò che è meglio per la sua azienda.
Va anche ricordato che se l’art. 68, così come verrebbe interpretato e applicato in Italia (e a quanto pare, ma voglio approfondire, solo in Italia) rappresenta solo un disincentivo, ma non un divieto, ad usare semente autoprodotta, la legge 1096 del 1971 stabilisce all’art. 12 che non possono essere venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio i prodotti sementieri se non ufficialmente certificati, mentre l’art. 1 del dpr 1065/1973 fa rientrare nel concetto di commercializzazione anche l’eventuale attività svolta da cooperative o associazioni anche se al solo scopo della distribuzione ai propri associati.
Qui, attenzione, non si tratta di non volere riconoscere la giusta remunerazione al lavoro del selezionatore, quanto di volere che questa remunerazione sia concessa per libera scelta dall’agricoltore che acquista un prodotto selezionato solo quando vi riconosce un prodotto realmente migliore e dei benefici concreti per la propria attività. Altrimenti il rischio è quello di concedere ai selezionatori una rendita, e quindi un potente disincentivo a selezionare varietà migliori.