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I musei civici di Acquapendente e la spesa pubblica

2 gennaio 2012

Premetto di non avere nessun tipo di conflitto di interesse con la gestione dei musei civici della città di Acquapendente, o con la gestione di attività analoghe o in concorrenza con esse. Allo stesso modo non sono animato né da astio verso gli amministratori, né da particolare simpatia per i loro oppositori in seno al Consiglio Comunale. Fatti i doverosi preamboli, andiamo al sodo.

Il 16 dicembre dell’ormai scorso anno è apparso il bando per il nuovo affidamento dei servizi di gestione dei musei civici della cittadina dell’Alta Tuscia con procedura ad evidenza pubblica. L’affidatario, che potrà beneficiare del contributo di 170.665,28 euro per un periodo di quattro anni, dovrà farsi carico della gestione dei due musei e potrà “incamerare i proventi derivanti dagli incassi dei biglietti” poca roba, in verità, dato che vengono stimati “in via presunta (anno 2010) in € 3.205,00 (euro tremiladuecentocinque/00 pari a n. 3.426 visitatori) per il Museo del fiore e € 1.391,00 (euro milletrecentonovantuno/00 pari a n. 1659 visitatori) per il Museo della città“.

Sinceramente non so se la somma di centosettantamila e spicci euro sia congrua per il servizio in questione, né sono in grado di dare giudizi sull’operato di chi fino ad oggi si è occupato della gestione dei due musei. Non credo di avere competenze adeguate per farmi un’idea precisa in merito, anche se un’analisi della cosa potrebbe essere interessante, dato che si tratta di soldi dei contribuenti. Sarebbe però un discorso che ci porterebbe lontano, se sia o meno opportuno per un Comune finanziare servizi che non sono in grado di sostenersi economicamente da soli, e fino a che punto ci si possa spingere in quella direzione. Si possono avere in merito opinioni molto diverse, tutte ugualmente legittime. Un’idea molto più chiara, invece, ce l’ho a proposito dei criteri che dovrebbero ispirare chi amministra denaro pubblico, e qui mi pare che invece non ci siamo. Il capitolato d’appalto infatti, al secondo comma dell’art. 2 “requisiti per partecipare alla gara” recita:

esperienza maturata per almeno tre anni nell’ambito della didattica museale in musei naturalistici e storico-artistici di enti pubblici, statali o accreditati formalmente presso le regioni, in territori di comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti e per un fatturato complessivo pari o superiore a € 100.000,00;

Manca soltanto l’indicazione della ragione sociale, e il profilo dell’incumbent, ovvero della società cooperativa che ha gestito fino ad oggi lo stesso servizio, è completo.

Quello di indicare nei requisiti per la partecipazione a gare e a concorsi l’identikit del vincitore designato, vanificando in partenza la stessa funzione della gara o del concorso, è un’abitudine talmente diffusa in questo paese che l’esempio che ho appena citato può considerarsi fin troppo banale e irrilevante, ma gli effetti di questa abitudine sono molto più dannosi di quel che si può a prima vista ritenere, vanno ben oltre il possibile “regalo” che un’amministrazione decide di fare a questo o a quello, e influiscono in maniera rilevante sia sulla qualità complessiva dei servizi sia sul loro costi per la cittadinanza.

La funzione di una gara ad evidenza pubblica è quella, non dovrebbe essere necessario ricordarlo, di far sì che un servizio (o una prestazione d’opera) venga affidata a chi è in grado di svolgerlo nel modo migliore e al prezzo migliore, stimolando la competizione tra i partecipanti. Ridurre surrettiziamente ad uno i candidati all’aggiudicazione di quel servizio fa sì che il potenziale vincitore potrà permettersi di offrire ribassi risibili (nei casi di gare al ribasso) o di trascurare i parametri  che vanno a formare il punteggio di un progetto, pregiudicando la qualità del servizio offerto: nel caso in questione, se una società è sicura in partenza di aggiudicarsi la gara, potrà fare a meno di offrire particolari garanzie in merito alla “capacità di gestione e sviluppo dei servizi“, alla “copertura qualitativa dei servizi con personale idoneo” o alla “coerenza tra progetto di gestione ed analisi economica“, tanto per citare tre dei cinque criteri oggettivi che verranno valutati dalla Commissione Giudicatrice.

Nel caso di gare al ribasso la cittadinanza può essere danneggiata dall’ottenere la stessa prestazione d’opera a un prezzo maggiore, in un caso come questo il danno potrebbe essere quello di ottenere un servizio peggiore allo stesso prezzo. La sostenza non cambia, dal momento che una pubblica amministrazione finisce per acquistare qualcosa ad un prezzo superiore al suo valore. Si fa molto parlare delle dinamiche che mettono la spesa pubblica fuori controllo: questo tipo di malcostume nelle gare ad evidenza pubblica (ma potremmo parlare anche dei concorsi) è una di quelle.

Oltretutto viene da chiedersi quale vantaggio possa derivare dall’avere accumulato tre anni di esperienza nella gestione di musei pubblici (perché non privati, ad esempio? Perché non in attività di altro tipo?), se non la competenza nel destreggiarsi nel sottobosco delle pubbliche amministrazioni, cosa di cui in genere sarebbe meglio non vantarsi. E anche ridurre ogni riferimento alle pérformances delle passate esperienze alla mera indicazione del fatturato, voce che prescinde dai costi sostenuti, fa sorgere il legittimo sospetto che l’efficienza nell’offerta dei servizi non sia il primo criterio di valutazione, anzi.

Un’altro sistema per restringere ad uno i possibili partecipanti alle gare è quello di far passare pochissimo tempo tra l’emissione di un bando e il limite per la presentazione delle domande. In questo caso l’avviso è stato pubblicato il 16 dicembre, e le domande dovevano essere presentate entro il giorno 31 dello stesso mese: due settimane di tempo in tutto, durante il periodo natalizio, per elaborare un progetto e presentarlo. All’art. 4 del capitolato (“Modalità relative all’aggiudicazione dei servizi“) si specifica:

L’aggiudicazione dei servizi sarà effettuata a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta migliore ad insindacabile giudizio della Commissione di cui all’art. 6 del capitolato d’appalto, anche in presenza di una sola offerta valida.

Strano, vero?

  • Ps.: ovviamente questo blog è disponibile a dare ampia visibilità a qualsiasi commento, risposta o chiarimento da parte dei soggetti interessati alla vicenda.
  • Update: il Sindaco di Acquapendente ha ritenuto di chiarire alcuni elementi in merito alla gara. Vi invito quindi a leggere il prossimo post come un naturale proseguimento di questo.
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