Contenti e coglionati
Anche Serena Sileoni su Chicago Blog si sofferma sulle norme in materia di contratti nella filiera agroalimentare contenute nel decreto liberalizzazioni, confermando le perplessità che avevamo già evidenziato su queste pagine:
Nell’obiettivo di pareggiare il rapporto tra parti contrattuali che il governo presume su posizioni diverse (grandi distributori da un lato, e produttori dall’altro), l’articolo entra nelle dinamiche di negoziazione delle condizioni di vendita dei prodotti agricoli e agroalimentari, ne scardina gli usi commerciali e pone contenuti e condizioni rigidi per la stipulazione dei contratti di vendita, ad eccezione di quelli col consumatore finale. (…)
La finalità, come detto, è quella di imporre in maniera autoritativa l’equilibrio tra parti che potenzialmente potrebbero trovarsi in posizione asimmetrica, evitando ad esempio che il produttore debba accettare condizioni di vendita o altre condizioni contrattuali gravose, o debba attendere troppo tempo per vedersi pagata la merce.
Obbiettivo più che lodevole, si dirà (e in effetti si dice per ogni dove): l’offerta di prodotti agricoli è frammentata, quindi debole, di fronte a una grande distribuzione che spesso usa il suo peso per imporre condizioni particolarmente onerose ai piccoli produttori, sia per quanto riguarda i prezzi che, soprattutto, i tempi di pagamento.
Il problema, piuttosto semplice da comprendere se solo il mondo agricolo italiano non dovesse scontare la tara di un analfabetismo imprenditoriale che forse è il portato più evidente di decenni di rappresentanza indegna, è che se una parte è contrattualmente forte lo sarà a prescindere dall’intervento del regolatore pubblico: se la legge impone determinati tempi di pagamento, ci si rifarà sui prezzi, o peggio ancora si ricorrerà o a competitori più efficienti in grado di proporre prodotti analoghi a condizioni migliori. Le opportunità non mancano, come sappiamo bene. Come sottolinea Serena Sileoni:
Sorprende inoltre la ingenuità con cui si può credere che una ferrea previsione d’imperio dei contenuti e dei limiti contrattuali possa davvero giovare alle parti presupposte deboli. Ammesso che esse siano effettivamente tali, non può sfuggire a un regolatore lungimirante che spesso quelle che appaiono come condizioni di iniquità sono l’unico modo per consentire la stipula del contratto, e che pertanto a farne le spese non saranno tanto le parti contrattualmente “forti”, quanto proprio quelle deboli, che non potranno più avvalersi di forme di flessibilità negoziale finora diffuse per poter comunque concludere l’accordo.
Esiste un modo di dire piuttosto efficace per definire tutto questo, ed è riassunto nel titolo di questo post.
Per finire, Serena Sileoni sottolinea un aspetto della norma assolutamente non marginale, nel paese dei conflitti di interesse mai risolti, che vale la pena di segnalare:
le sanzioni saranno irrogate dall’autorità garante per la concorrenza e il mercato, la quale poi si vedrà conseguentemente arricchire il proprio fondo derivante dalle sanzioni amministrative, dal momento che gli introiti derivanti saranno riassegnati in parte proprio alla medesima autorità, per finanziare iniziative di informazione e attività di ricerca in materia alimentare. Si confida, dunque, che all’autorità non venga l’appetito mangiando sul piatto delle sanzioni.