Un corso di formazione non si nega a nessuno
Chicago Blog – 03/04/2012
Ennesima trovata dell’Ufficio Complicazione Affari Semplici, impersonificato per l’occasione dalla Conferenza Stato-Regioni:
Il presente accordo costituisce attuazione dell’articolo 73, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008, ove si demanda alla Conferenza Stato, Regioni e Province autonome l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ivi compresi i soggetti di cui all’articolo 21, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008, e delle modalità per il riconoscimento di tale abilitazione nonché la individuazione dei soggetti formatori, della durata, degli indirizzi e dei requisiti minimi di validità della formazione.
La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto disposto dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori.
La formazione di seguito prevista, essendo formazione specifica, non è sostitutiva della formazione obbligatoria spettante comunque a tutti i lavoratori e realizzata ai sensi dall’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008.
La durata ed i contenuti della formazione sono da considerarsi minimi.
In poche parole, patenti, patentini e corsi di formazione per tutti (a carico delle imprese, of course), anche per guidare un trattore agricolo per cui finora è sufficiente la patente automobilistica, e aggiornamento obbligatorio ogni tot anni (che invece per guidare un automobile non è necessario). Particolarmente significativo l’elenco dei “soggetti formatori” (e riscossori): regioni, province autonome, Ministero del Lavoro, INAIL, sindacati e ordini professionali, nonché tutta quella pletora di società specializzate nella formazione in materia di sicurezza sul lavoro, alle quali era evidentemente necessario fornire nuova linfa a cui attingere, e che infatti oggi cominciano già a festeggiare.
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