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Padroni a casa propria, ma non oltre

3 agosto 2012

Proprio l’anno scorso di questi tempi vi avevamo raccontato di un caso giudiziario in esame nella Corte d’Appello del Minnesota, che vedeva contrapposti un produttore biologico locale e una grande cooperativa agricola colpevole, secondo l’agricoltore biologico, di aver irrorato involontariamente le sue colture con un pesticida non ammesso causandogli un danno economico piuttosto rilevante, quello di non poter certificare come biologici i prodotti degli appezzamenti interessati per un periodo di tre anni, secondo le norme che regolano la certificazione dei prodotti da agricoltura biologica negli Stati Uniti.

Nell’occasione, prendendo spunto da alcuni interrogativi posti da Lynne Kiesling su Knowledge Problem, avevamo fatto notare come il caso poteva essere anche un buon esempio per questioni riguardanti la deriva di polline geneticamente modificato su colture non OGM, le misure che dovrebbero essere messe in atto per evitare tali derive e, soprattutto, su chi debba gravare il costo di queste contromisure: se sul produttore OGM-free o sul produttore convenzionale.

Ebbene, Knowledge Problem torna di nuovo sull’argomento, per informarci della sentenza. Pur rinviando al giudizio di un tribunale di grado inferiore per esaminare l’eventualità di negligenze nelle modalità di irrorazione da parte della cooperativa, la Corte è estremamente chiara nell’affermare che le norme che regolano l’agricoltura biologica non possono che interessare gli agricoltori biologici che scelgono di sottostarvi, non gli agricoltori che confinano con essi, e che qualsiasi interpretazione “estensiva” costituirebbe, ovviamente, un abuso e una prevaricazione dei diritti di proprietà:

Dato che queste norme riguardano in particolare le applicazioni “non intenzionali” e le “derive”, come tipi di applicazioni, i Johnsons sostengono che la frase “applicato” nella sezione 205,202 (b), dev’essere letta come comprensiva della deriva di pesticidi della Cooperativa. Non siamo d’accordo.

Come è vero per l’OFPA e il NOP nel loro complesso, anche la sezione 205,202 (c) è rivolta ai produttori di prodotti biologici, non a terze parti. In questa sezione, il NOP richiede che i produttori che sono stati certificati come biologici creino delle zone “tampone” tra i campi da cui prodotti biologici saranno raccolti e gli altri campi. Tale disposizione, quindi, non consente di concludere che la sezione 205,202 (b) debba essere letta per coprire comportamenti da parte di terzi.

As simple as that.

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3 commenti leave one →
  1. Alberto Guidorzi permalink
    4 agosto 2012 00:06

    La Cooperativa deve ringraziare di essere sotto la legge americana, perchè se fosse stata in Italia, considerata la struttura mentale dei nostri operatori di giustizia (lvedi Fidenato o Dalla Libera), col cavolo che prendeva ragione, l’avrebbero rovinata dovendo risarcire tutte le parti civili che il giudice avrebbe ammesso. Se poi si fa convincere che il poilline viaggia per decine e decine di chilometri….

  2. 4 agosto 2012 13:01

    Non ne sarei così sicuro, Alberto. Infatti la legge sul biologico in Italia (anzi, nelle varie regioni italiane) riprendono lo stesso concetto delle norme americane: è il produttore biologico che deve garantire, a sue spese, che ciò che produce sia conforme a quanto certificato.

  3. Alberto Guidorzi permalink
    4 agosto 2012 23:43

    Sarei felice di vedere smentito il mio pessimismo verso la giustizia italiana e relative interpretazioni estemporanee (leggasi cervellotiche o ideologiche).delle leggi.

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