La ragione dei fessi – 3
Come ogni anno, regolarmente di questi tempi, mentre la stagione di semina del mais volge al termine, ci troviamo a pubblicare un nuovo capitolo della saga che porta lo stesso titolo di questo post. Qui e qua i primi due.
La notizia questa volta è che la Corte di Giustizia Europea ha dato a ragione a Giorgio Fidenato, che nel 2010 aveva seminato nei suoi terreni in Friuli una varietà di mais geneticamente modicata regolarmente iscritta nel catalogo comune europeo delle varietà ammesse al commercio e alla coltivazione, contestando la legittimità della legge italiana che ne vietava la diffusione. In particolare, l’ordinanza dei giudici afferma (grassetti nostri):
Il diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che la messa in coltura di organismi geneticamente modificati quali le varietà del mais MON 810 non può essere assoggettata a una procedura nazionale di autorizzazione quando l’impiego e la commercializzazione di tali varietà sono autorizzati ai sensi dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e dette varietà sono state iscritte nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole previsto dalla direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, come modificata dal regolamento n. 1829/2003.
Per aver fatto quel che era nel suo diritto fare, quindi, Giorgio Fidenato ha visto le sue proprietà devastate dai fanatici dell’ambientalismo militante, e un giudice ha imposto il sequestro cautelativo dei suoi terreni, delle sue attrezzature agricole e del suo conto corrente, avviando un’odissea giudiziaria che ancora non ha avuto fine. Come documentato nei due post citati in apertura, non è la prima volta che le buone ragioni di chi vorrebbe colmare il gap tecnologico (e produttivo) che separa la propria azienda agricola da quelle di paesi più fortunati del nostro vengono riconosciute nelle aule di giustizia, in particolare europea.
Cosa dovremmo aspettarci in questo caso? Nulla, naturalmente. Proprio pochi giorni fa il Parlamento ha impegnato il governo ad avviare l’iter per la richiesta della clausola di salvaguardia, e se qualcuno dovesse approfittare di questa inattesa finestra per una semina tardiva si troverebbe con ogni probabilità a dover affrontare daccapo bande di beceri teppisti o zelanti magistrati pronti ad interpretare, nello spazio vuoto di una norma che non c’è (e che non può esserci), la volontà recondita e inespressa del legislatore, della pubblica opinione, della rava o della fava, comminando sanzioni preventive come quelle che ha dovuto subire Giorgio Fidenato. Tra gli applausi della politica d’ogni colore. Perché comunque siamo, in modalità indiscutibilmente bipartisan, il paese degli Scilipoti.
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E’ opportuno precisare che uno Stato membro ha la possibilità di invocare la clausola di salvaguardia, ma gli è concessa solo se presenta un dossier scientifico a supporto. Fatto questo lo Stato può iniziare la salvaguardia. Tuttavia il dosssier la Commissione lo passa all’EFSA che lo studio e se lo rigetta perchè non lo ritiene valido scientificamente , la clausola di salvaguardia decade. Certo in fatto di sementi se è passata l’epoca delle semine se ne parla dopo un anno. Tuttavia l’anno dopo si riparte ex novo e quindi la varietà OGM ammessa la si può semminare se non intervengono fatti nuovi. E’ ciò che ha fatto la Francia dal 2008, ma si è fatto un baffo della legge. Allora perchè un privato cittadino nonpuò dire che vuole salvaguardia dal pagare le tasse? Se è illegale uno Stato perchè non posso avere un comportamento illegale anch’io?